146. STRANIERI
17. CITTADINANZA
Cittadinanza - Minore bipolide, ab origine italiano per ius sanguinis e cittadino di un’altra nazione per ius soli - Perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore - Conservazione della cittadinanza italiana da parte del minore ex art. 7 l. n. 555 del 2012 salvo rinunzia una volta raggiunta la maggiore età
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: A. Pazzi
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite civili, in relazione ad un ricorso proposto avverso il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore di minori, figli di un soggetto, nato cittadino italiano, la cui madre, nata a sua volta cittadina italiana, era stata naturalizzata in Venezuela, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: i) «la disciplina prevista dall’art. 3-bis della l. n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, del d.l. n. 36 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2025, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore»;
ii) «ai sensi dell’art. 7 della l. n. 555 del 1912, il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l’emancipazione»;
iii) «ai sensi dell’art. 12 della l. n. 555 del 1912, soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare (a titolo non originario) quella straniera»;
iv) «la piena equiparazione della madre al padre che ha fatto seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983 opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune».
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