Noleggio di autovetture con conducente - Sospensione dell’efficacia delle modifiche agli artt. 3 e 11 della l. n. 21 del 1992 introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008 - Interpretazione autentica ex art. 9, comma 3, d.l. n. 244 del 2016, conv. dalla l. n. 19 del 2017 - Posticipazione del periodo di entrata in vigore delle modifiche al 31 dicembre 2016 (poi, al 31 dicembre 2017) - Effetti sulle originarie disposizioni di cui alla l. n. 21 del 1992 - Abrogazione - Esclusione.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: M. Falaschi
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite Civili – decidendo una questione di massima di particolare importanza in relazione ad una controversia riguardante una sanzione amministrativa comminata per violazione dell’art. 85, comma 4, del C.d.S. – hanno affermato i seguenti principî.
La normativa introdotta dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008 (comma aggiunto dalla legge di conversione del n. 14 del 2019) ha ridisegnato la disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC) prevista dalla l. n. 21 del 1992 rendendo più stringenti i vincoli territoriali e aumentando anche i controlli sul loro rispetto e le sanzioni in caso di violazione. In particolare, sono stati introdotti a carico dei prestatori dei servizi di NCC: l’obbligo di avere la sede e la rimessa esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; l’obbligo di iniziare ogni singolo servizio dalla rimessa e di ritornarvi al termine del servizio; l’obbligo di compilare e tenere il «foglio di servizio»; l’obbligo di sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa; l’obbligo (già previsto dalla legge n. 21 del 1992) di effettuazione presso le rimesse delle prenotazioni di trasporto.
Con la disposizione di interpretazione autentica, di cui al comma 3 dell’art. 9 del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l’efficacia delle fattispecie introdotte con l’art. 29, comma 1-quater d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), posticipandola al 31 dicembre 2016 (e, in seguito, al 31 dicembre 2017).
Le fattispecie introdotte con il menzionato art. 29, comma 1-quater non abrogano le previgenti ipotesi di cui agli artt. 3 e 11 della l. n. 21 del 1992 , le quali vengono pertanto soltanto integrate dalla successiva previsione e comunque sono da ritenere vigenti alla data del 17 maggio 2016 e, cioè, al momento della commissione della violazione contestata.
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