Sentenza Numero: 32117, deposito del 07 August 2024
Sentenza | Materia: Reato
Oggetto
Tutela penale dell’ambiente - Delitto di omessa bonifica previsto dall’art. 452-terdecies cod. pen. - Contravvenzione di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 - Differenze.
Presidente: L. Ramacci
Relatore: E. Mengoni
Data udienza: 29 May 2024
L’esito in sintesi
La Terza Sezione ha affermato, in tema di tutela dell’ambiente, che il delitto di omessa bonifica, previsto dall’art. 452-terdecies cod. pen., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto il primo presuppone una condotta che abbia potenzialità inquinanti, mentre la seconda richiede l’abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l’immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.
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