Sentenza Numero: 1908, deposito del 16 January 2025
Sentenza | Materia: Misure di sicurezza
Oggetto
Patrimoniali – Confisca ex art. 240-bis cod. pen. – Beni intestati a terzo – Citazione del terzo a giudizio a norma dell’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen. – Richiesta dell’imputato di essere giudicato con rito abbreviato – Estromissione del terzo dal processo – Esclusione – Diritti processuali spettanti al terzo – Indicazione.
Presidente: M. Boni
Relatore: F. Centofanti
Data udienza: 26 November 2024
L’esito in sintesi
La Prima Sezione penale, in tema di misure di sicurezza, ha affermato che non deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l’imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca, citato nel processo ai sensi dell’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientrante nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6, par. 1, CEDU.
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