Sentenza Numero: 5842, deposito del 13 February 2025
Sentenza | Materia: Stupefacenti
Oggetto
Fattispecie circostanziata di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990 – Non occasionalità – Nozione – Conseguenze.
Presidente: L. Ramacci
Relatore: S. Corbetta
Data udienza: 22 January 2025
L’esito in sintesi
La Terza Sezione penale, in tema di stupefacenti, ha affermato che l’elemento specializzante della non occasionalità, richiesto per l’integrazione dell’ipotesi circostanziata di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorre nel caso in cui l’agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi contestata in fatto ove sia contestata la recidiva specifica.
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