Ordinanza Numero: 6984, deposito del 19 February 2025
Ordinanza | Materia: Impugnazioni
Oggetto
Appello del pubblico ministero – Avverso sentenze di proscioglimento riguardanti i reati previsti dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., emesse prima del 25 agosto 2024 – Possibilità – Sussistenza – Preclusione prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), l. n. 114 del 2024 – Applicabilità – Esclusione – Ragioni.
Presidente: G.R.A. Miccoli
Relatore: R. Giordano
Data udienza: 05 February 2025
L’esito in sintesi
La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore delle legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum comporta l’operatività del regime impugnatorio previsto all’atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione.
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