Sentenza Numero: 12096, deposito del 27 March 2025
Sentenza | Materia: Procedimento penale militare
Oggetto
1) PROCEDIMENTO PENALE MILITARE – Segreto di carattere militare meritevole di tutela in sede processuale e tale da limitare la discovery – Possibilità della sua diretta derivazione da una fonte legale di ratifica di un Trattato internazionale – Sussistenza – Conferma del vincolo da parte dell’Autorità che ha generato il documento segreto – Necessità – Esclusione – Conseguenze.
2) REATI MILITARI – Delitto di rivelazione del segreto a scopo di spionaggio – Limitazione della discovery processuale – Vizio processuale dell’atto di esercizio dell’azione penale – Sussistenza – Esclusione – Condizioni.
3) PROVE – Documenti informatici inerenti ai temi della forza, della preparazione e della difesa militare dello Stato - Afferenti all’imputazione di rivelazione del segreto a scopo di spionaggio – Non ostensibilità processuale in ragione del segreto NATO – Possibilità che l’attinenza dei documenti a tali temi sia provata giudizio con la deposizione di soggetti di elevata affidabilità che ne abbiano preso visione – Sussistenza – Limiti.
4) REATI MILITARI – Delitto di rivelazione del segreto a scopo di spionaggio – Tentativo – Configurabilità – Condizioni.
Presidente: S. Mogini
Relatore: R. Magi
Data udienza: 20 November 2024
L’esito in sintesi
1) La Prima Sezione penale, in tema di procedimento penale militare, ha affermato che l’esistenza di un segreto di carattere militare, da tutelare anche in sede processuale e tale da limitare la discovery degli elementi di conoscenza coperti dal vincolo, può derivare, in via diretta, da una fonte legale di ratifica di un Trattato internazionale (nella specie, la legge 10 novembre 1954, n. 1226, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo Statuto dell’Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951), senza che vi sia necessità di conferma del vincolo da parte dell’Autorità che ha generato il documento segreto. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la disciplina legale di tale tipologia di segreto non è contenuta nella legge 3 agosto 2007, n. 124, in tema di segreto di Stato, trattandosi di istituti posti a tutela di beni giuridici distinti e aventi solo parziale identità di scopo).
2) La Prima Sezione penale, in tema di reati militari, ha affermato che, in caso di limitazione della discovery processuale, derivante dalla necessità di tutelare il segreto NATO, non si verifica alcun vizio processuale dell’atto di esercizio dell’azione penale relativa al delitto di rivelazione del segreto, laddove sia adeguatamente motivata la stretta necessità di mantenimento del vincolo e vi siano, al contempo, adeguate garanzie processuali per la tutela del diritto di controdeduzione spettante all’imputato.
3) La Prima Sezione penale, in tema di prove, ha affermato che l’inerenza al tema della forza, della preparazione e della difesa militare dello Stato di documenti informatici, non ostensibili processualmente in ragione del segreto NATO, ma oggetto dell’imputazione di rivelazione a scopo di spionaggio, può essere provata in giudizio mediante la deposizione di soggetti di elevata affidabilità che abbiano preso visione dei documenti medesimi e che si limitino a illustrare gli ambiti di inerenza, senza disvelare il contenuto delle informazioni.
4) La Prima Sezione penale, in tema di reati militari, ha affermato che il delitto di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, di cui all’art. 86, cod. pen. mil. pace, è punibile a titolo di tentativo solo quando la condotta, per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, è interrotta prima che si sia realizzato l’ingresso della notizia segreta nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a riceverla, non essendo necessaria, per il perfezionamento del reato, la dimostrazione dell’“effettiva fruizione” della notizia oggetto di cessione da parte del destinatario.
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