Personali – Riparazione per l’ingiusta detenzione – Termine biennale per proporre la domanda a seguito di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. – Decorrenza nel caso di intervenuta impugnazione della sentenza, dichiarata inammissibile perché tardiva – Indicazione.
Presidente: E. Di Salvo
Relatore: U. Bellini
Data udienza: 28 February 2025
L’esito in sintesi
La Quarta Sezione penale ha affermato che il termine biennale per proporre la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. decorre, nel caso di intervenuta impugnazione di detta pronunzia dichiarata inammissibile perché tardiva, non già dalla data in cui è scaduto il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, ma da quello in cui è spirato il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello dichiarativa, ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., dell’inammissibilità del gravame ovvero, in ogni caso, dalla decisione del giudice di legittimità che si pronunzi sul ricorso.
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