Ordinanza Numero: 30297, deposito del 04 September 2025
Ordinanza | Materia: Sicurezza pubblica
Oggetto
STRANIERI – Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187 del 2024 – Art. 6, comma 2-bis, d.lgs. n. 142 del 2015, nella parte in cui prevede che il richiedente protezione internazionale permanga nel CPR fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento secondario eventualmente adottato dal Questore nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento pre-espulsivo adottato, ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, nei confronti del predetto che abbia presentato la domanda in un CPR – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 11, 13, 14, 111 e 117 Cost., quest’ultimo con riferimento all’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, all’art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.
Presidente: S. Aprile
Relatore: A.V. Lanna
Data udienza: 04 September 2025
L’esito in sintesi
La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.l. 28 marzo 2025, n. 37, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 75, nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal Questore, per violazione degli artt. 3, 11, 13, 14, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo con riferimento all’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, all’art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
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