Sentenza Numero: 1049, deposito del 12 January 2026
Sentenza | Materia: Impugnazioni
Oggetto
Straordinarie – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto – Avverso sentenza della Corte di cassazione di inammissibilità o rigetto di precedente un ricorso contro il provvedimento di proroga del trattenimento di persona straniera – Ammissibilità – Esclusione.
Presidente: G.R.A. Miccoli
Relatore: M. Romano
Data udienza: 08 January 2026
L’esito in sintesi
La Quinta Sezione penale ha affermato che la persona straniera, non rivestendo la qualifica di condannato, non è legittimata a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile o rigettato il suo precedente ricorso contro il provvedimento di proroga del trattenimento disposto ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sebbene i provvedimenti in materia di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, a seguito delle modifiche apportate all’art. 14, comma 6, d.lgs. citato dall’art. 18-bis d.l. 11/10/2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, siano ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.
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