Sentenza Numero: 4518, deposito del 03 February 2026
Sentenza | Materia: Impugnazioni
Oggetto
Ricorso per cassazione della parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. – Avverso sentenza di appello di assoluzione per insussistenza del fatto in riforma di condanna in primo grado – Tutela del principio della presunzione di innocenza – Necessità – Conseguenze – Applicazione delle regole relative alla responsabilità da illecito civile.
Presidente: E. Aprile
Relatore: G. Biondi
Data udienza: 28 January 2026
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l’imputato dal delitto ascrittogli con la formula “perché il fatto non sussiste”, il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza dello stesso, sancito dall’art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere solo sull’esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l’applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile.
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