STRANIERI.
Rinvio pregiudiziale - Protezione internazionale - Status di rifugiato - Nozione di atto di persecuzione - Somma di misure che discriminano le donne - Livello di gravità richiesto - Forme degli atti di persecuzione - Obbligo di valutazione individuale.
La Terza Sezione della Corte di Giustizia, con sentenza del 4 ottobre 2024, nelle cause riunite C-608/22 e C-609/22, si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte amministrativa austriaca nel corso di un procedimento promosso da due donne afghane, volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, in ragione delle misure discriminatorie adottate nei loro confronti dal regime del Talebani.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che, come confermato dagli artt. 1, 3 e 4 della Convenzione di Istanbul, nonché dagli artt. 3, 5, 7, 10 e 16 della CEDAW, “la parità tra donne e uomini implica in particolare il diritto, per ogni donna, di essere tutelata contro ogni violenza di genere, il diritto di non essere costretta a sposarsi, nonché il diritto di aderire o no a una fede, di avere le proprie opinioni politiche e di esprimerle e di effettuare liberamente le proprie scelte di vita, in particolare, in materia di istruzione, di carriera professionale o di attività nella sfera pubblica” (§ 34). In particolare, la Corte ha affermato che il matrimonio forzato “è assimilabile a una forma di schiavitù, vietata dall’articolo 4 della CEDU, e per l’assenza di protezione contro le violenze fondate sul sesso e le violenze domestiche, che costituiscono forme di trattamento inumano e degradante, vietate dall’articolo 3 della CEDU” (§ 43).
Tanto premesso, i giudici di Lussemburgo hanno affermato che anche supponendo che le singole misure discriminatorie poste in essere nei confronti delle donne che ne limitano l’accesso all’assistenza sanitaria, alla vita politica e all’istruzione nonché l’esercizio di un’attività lavorativa o sportiva, o che ne ostacolano la libertà di circolazione o che ne pregiudicano la libertà di abbigliamento, non costituiscano una violazione sufficientemente grave di un diritto fondamentale, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95, le stesse, considerate nel loro insieme, colpiscono le donne in un modo tale da raggiungere il livello di gravità richiesto per costituire atti di persecuzione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva. La Corte, richiamando le conclusioni dell’Avvocato generale, afferma che tali misure, a causa del loro effetto cumulativo e della loro applicazione deliberata e sistematica, “portano a negare, in modo flagrante e con accanimento, alle donne afghane, per il solo loro sesso, i diritti fondamentali connessi alla dignità umana. Siffatte misure testimoniano l’istituzione di un’organizzazione sociale fondata su un regime di segregazione e di oppressione in cui le donne sono escluse dalla società civile e private del diritto di condurre una vita quotidiana dignitosa nel loro paese di origine”. Una tale interpretazione, ad avviso della Corte, è corroborata dal dato letterale contenuto nell’art. 9, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, che contiene un elenco indicativo di atti di persecuzione, tra i quali figurano, in particolare, alle lettere a), b), c) e f) di tale paragrafo, le violenze fisiche o mentali, comprese le violenze sessuali, i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari che sono discriminatori per loro stessa natura o sono attuati in modo discriminatorio, le azioni giudiziarie o le sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie nonché gli atti diretti contro una persona a motivo del suo sesso.
In forza di tali premesse, la Corte ha concluso affermando che “rientra nella nozione di «atto di persecuzione» una somma di misure discriminatorie, nei confronti delle donne, adottate o tollerate da un «responsabile delle persecuzioni», ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva, consistenti in particolare nella privazione di qualsiasi protezione giuridica contro la violenza di genere, le violenze domestiche e il matrimonio forzato, nell’obbligo di coprirsi completamente il corpo e il volto, nella restrizione dell’accesso all’assistenza sanitaria e della libertà di circolazione, nel divieto di esercitare un’attività lavorativa o nella limitazione del suo esercizio, nel divieto di accesso all’istruzione e alla pratica sportiva e nell’esclusione dalla vita politica, in quanto tali misure, per il loro effetto cumulativo, ledono il rispetto della dignità umana, quale garantito dall’articolo 1 della Carta” (§ 46).
In secondo luogo, per quanto riguarda l'esame individuale della domanda di asilo di una donna di nazionalità afgana, la Corte tenuto conto della situazione delle donne sotto l'attuale regime talebano, quale illustrata in particolare nelle relazioni elaborate dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), ha affermato che “le autorità nazionali competenti possono considerare che non sia attualmente necessario dimostrare, in sede di esame individuale della situazione di una richiedente protezione internazionale, che quest’ultima rischi effettivamente e specificamente di essere oggetto di atti di persecuzione in caso di ritorno nel suo paese di origine, qualora siano dimostrati gli elementi relativi alla sua situazione individuale, quali la nazionalità o il sesso” (§ 57).