Corte europea dei diritti dell'uomo - H.W. c. Francia
(Ricorso Nr. 13805/2021)
Sentenza
FAMIGLIA
Matrimonio - Doveri coniugali - Obbligo di avere rapporti sessuali con il marito - Violazione dell’art. 8 CEDU - Sussistenza.
La Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare), commessa dallo Stato francese nei confronti di una donna alla quale era stata addebitata la colpa del divorzio per non aver più intrattenuto rapporti sessuali con il marito.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Versailles aveva pronunciato il divorzio, attribuendo la colpa esclusivamente alla ricorrente, sulla base del fatto che il suo persistente rifiuto di rapporti sessuali con il marito, non giustificato da motivi di salute, costituiva una "grave e ripetuta violazione dei doveri e degli obblighi coniugali, rendendo impossibile la prosecuzione in uno stato di matrimonio".
La sentenza era stata confermata dalla Corte di cassazione francese, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità d’oltralpe, secondo cui la prolungata mancanza della disponibilità della moglie ad intrattenere rapporti sessuali con il marito può giustificare il divorzio per colpa, a meno che non vi siano giustificate ragioni mediche.
Nel ricorso alla Corte EDU la donna non si doleva del divorzio, che anche lei aveva chiesto al giudice nazionale, ma dei motivi per i quali era stato pronunciato.
La Corte di Strasburgo, nel riconoscere la sussistenza di una violazione dell’art. 8 CEDU, ha osservato che la nozione di “doveri coniugali”, quale prevista dall’ordinamento giuridico francese, non tiene in alcun conto del consenso del coniuge ai rapporti sessuali.
La Corte ha affermato che l’esistenza stessa di un tale obbligo coniugale al rapporto sessuale è in contrasto con la libertà sessuale, il diritto all’autonomia fisica e l’obbligo positivo di prevenzione degli Stati contraenti, nel contesto della lotta contro la violenza domestica e sessuale.
A tale riguardo, la Corte ha ribadito che il consenso al matrimonio non può implicare il consenso a futuri rapporti sessuali; diversamente opinando, ciò equivarrebbe a negare che lo stupro coniugale, per sua natura riprovevole.
Al contrario, il consenso del coniuge – osserva la Corte EDU – deve riflettere una libera volontà di impegnarsi in relazioni sessuali in un dato momento e nelle circostanze specifiche.
Nel caso di specie, la Corte non ha individuato alcuna ragione idonea a giustificare una tale interferenza delle autorità pubbliche francesi nella sfera della sessualità.
La Corte ha, quindi, concluso che vi è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, in quanto il giudice nazionale – nel ribadire il principio sui doveri coniugali e nel pronunciare il divorzio per colpa esclusiva della ricorrente – non aveva raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco.
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