Corte EDU, Seconda Sezione, Z. c. Islanda, 13 gennaio 2026, n. 3538/21
(Ricorso Nr. 3538/21)
Sentenza
Segnalazione Servizio Novità:
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI.
Art. 8 CEDU - Diritto al rispetto della vita privata sotto il profilo della integrità sessuale - Reato di molestia sessuale - Dedotta mancata efficacia delle indagini svolte dall’autorità giudiziaria - Mancata applicazione del criterio normativo inerente all’accertamento della carenza del consenso da parte della vittima - Violazione della norma convenzionale - Sussistenza - Violazione dell’art. 14 CEDU sotto il profilo di carenze sistemiche dell’ordinamento nazionale tali da determinare una discriminazione di genere - Insussistenza.
La Seconda Sezione della Corte Edu, con sentenza del 16 gennaio 2026, ha affermato che integra una violazione dell’art. 8, § 1, CEDU, lo svolgimento, in relazione ad una fattispecie qualificata nell’ordinamento interno sotto l’egida del reato di «molestia sessuale», di indagini incentrate in modo prevalente o esclusivo sull’intento soggettivo dell’autore anziché sulla verifica della sussistenza di un effettivo consenso da parte della vittima.
Nel caso portato all’attenzione dei giudici di Strasburgo, la ricorrente (all’epoca dei fatti minorenne) aveva denunciato un’aggressione sessuale subita, nel corso di un festival, da parte di un uomo di ventitré anni, il quale aveva negato qualsiasi intenzione di avere rapporti sessuali con lei.
Dopo aver ribadito che il concetto di vita privata ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione comprende sia l’integrità fisica che quella psicologica ed aver precisato la necessità di interpretare le disposizioni di diritto nazionale alla luce delle Convenzioni del Consiglio d’Europa, ratificate dall’Islanda, quali quelle di Lanzarote e di Istanbul (che richiedono la criminalizzazione di ogni atto sessuale non consensuale e definiscono il consenso come atto volontario espresso liberamente), la Corte ha riaffermato che, nei casi in cui i minori possano essere stati vittime di abusi sessuali, gli obblighi positivi previsti dall’articolo 8 richiedono l’effettiva attuazione del diritto dei minori a che il loro interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione e che la loro particolare vulnerabilità e le loro esigenze siano adeguatamente tenute in conto (richiamando sul punto, X and Others v. Bulgaria, n. 22457/16 e la giurisprudenza ivi citata).
E’ stato poi ribadito che le autorità statali hanno l’obbligo positivo di garantire protezione contro le ingerenze nell’integrità della persona da parte di soggetti privati e che il dovere di fornire protezione comporta obblighi positivi per gli Stati, volti a criminalizzare tutti gli atti sessuali non consensuali (M.C. v. Bulgaria, n. 39272/98; 4 dicembre 2003 e J.L. v. Italy, n. 5671/16, 27 maggio 2021) e a far rispettare tali disposizioni di legge attraverso indagini e procedimenti penali tempestivi e approfonditi (Z v. Bulgaria, n. 39257/17, 28 maggio 2020; L. and Others v. France, n. 46949/21, 24 aprile 2025).
Ferma restando l’idoneità della legislazione interna sotto il profilo dell’adempimento degli obblighi di natura sostanziale (atteso che il diritto islandese criminalizza l’intero spettro delle attività sessuali non consensuali e che il quadro legislativo è teoricamente idoneo a proteggere l’autonomia sessuale), nel caso specifico la Corte ha ritenuto che le autorità giudiziarie nazionali avessero adottato un approccio eccessivamente restrittivo, concentrandosi sull’intenzione soggettiva dell’autore, anziché sulla verifica del consenso, che avrebbe dovuto essere l’elemento centrale dell’analisi. La Corte, senza esprimersi sulla colpevolezza dell’autore, ha quindi constatato una violazione dell’art. 8 CEDU sotto il profilo dell’inadempimento rispetto agli obblighi procedurali, per la mancata applicazione dello standard basato sul consenso nel corso dell’indagine.
È stata, invece, ritenuta insussistente la violazione dell’art. 14 CEDU, sul rilievo che la ricorrente non aveva fornito prove idonee a dimostrare un pregiudizio strutturale, sintomatico di un modello sistemico di discriminazione da parte dello Stato islandese.
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