Sentenza della Corte costituzionale 142/2025 del 24/06/2025 - Deposito del 31/07/2025
Sentenza | Materia: Cittadinanza
Presidente: G. Amoroso
Redattore: E. Navarretta
Costituzione della Repubblica.
Cittadinanza.
Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana - Criterio della discendenza (iure sanguinis) - Omessa previsione di limiti - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità e infondatezza.
La Corte costituzionale ha dichiarato, per un verso, inammissibili, e, per l’altro, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), della l. n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui, stabilendo che «[è] cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini», non prevede alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, sollevate dai Tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze, e dell’art. 4 del codice civile approvato con r.d. n. 2358 del 1865 nonché dell’art. 1 della l. n. 555 del 1912 (Sulla cittadinanza italiana), sempre nella parte in cui non pongono alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, sollevata dal solo Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, nonché all’art. 117, primo comma, Cost., con riguardo all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE. La Corte, dopo aver esaminato i tratti della disciplina oggetto delle questioni sollevate e le modifiche a essa apportate dal d.l. n. 36 del 2025, come convertito, ha, in primo luogo, rilevato «la peculiarità della censura sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., che contesta il mancato rispetto della nozione di popolo quale sarebbe riflessa nelle norme che la Costituzione dedica alla cittadinanza» evidenziando come la Carta costituzionale non dia una definizione di popolo, limitandosi a «delineare tratti della cittadinanza, immersi nella complessità del testo costituzionale». Se, infatti, da un lato, la Costituzione richiama l’idea di cittadinanza quale appartenenza a una comunità che ha comuni radici culturali e linguistiche, al contempo, disegna una comunità aperta al pluralismo e che tutela le minoranze e evoca una correlazione fra cittadinanza e territorio dello Stato, in quanto luogo che riflette un comune humus culturale e la condivisione dei principi costituzionali. La Corte, dunque, premette che dinanzi al senso articolato e complesso dei riferimenti costituzionali alla cittadinanza, spetta al legislatore, che «vanta un margine di discrezionalità particolarmente ampio», individuare i presupposti per l’acquisizione dello status ma che, tuttavia, ad essa compete cionondimeno accertare che le norme che regolano l’acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali e a quei molteplici tratti che connotano la cittadinanza.
Nello specifico, la Corte ha rilevato che i giudici rimettenti non hanno contestato l’idea secondo cui, in generale, l’appartenenza a una comunità familiare, che è parte della comunità statale, possa implicare l’appartenenza anche a quest’ultima e, dunque, l’idoneità del vincolo di filiazione a giustificare, alla luce dei principi costituzionali, l’acquisizione della cittadinanza. Viceversa, essi hanno posto in dubbio che, in presenza di richiedenti variamente collegati con ordinamenti giuridici stranieri, sia sufficiente la sola discendenza da un cittadino o da una cittadina italiani a supportare l’acquisizione dello status di cittadino, in mancanza di ulteriori elementi di collegamento con l’ordinamento giuridico italiano.
Sulla base di tali premesse, la Corte ha affermato l’inammissibilità di un suo intervento che, a fronte della molteplicità e genericità delle variabili su cui si fondano i dubbi di legittimità costituzionale sollevati, limiti l’acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una sentenza manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
Si sottolinea, infatti, che la Corte sarebbe chiamata a decidere, fra i tanti tratti identificativi della cittadinanza, quello o quelli idonei a dare sufficiente dimostrazione della circostanza che, nonostante la presenza di elementi di collegamento con l’ordinamento giuridico straniero, l’appartenenza al nucleo familiare continui a svolgere la sua funzione giustificativa di una appartenenza anche alla comunità statale, così determinando una impropria sostituzione al legislatore nel valutare se valorizzare il legame culturale e linguistico con la comunità statale, tenendo conto della condizione dei cittadini residenti all’estero, o, viceversa, prediligere un collegamento con il territorio.
In conclusione, sono state reputate inammissibili le censure concernenti gli articoli 1, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai vincoli imposti dal diritto dell’Unione europea. Parimenti, è stata ritenuta inammissibile la questione sollevata sull’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi internazionali, non avendo i rimettenti individuato quale fosse la norma internazionale violata dalla quale discenderebbe il mancato rispetto dei richiamati obblighi.
La Corte ha, invece, dichiarato non fondate le questioni con cui veniva lamentata una irragionevole disparità di trattamento fra la citata disciplina e altri meccanismi di acquisizione della cittadinanza, per mancanza di omogeneità fra le situazioni messe a confronto.
La Corte ha altresì respinto le richieste delle parti costituite in giudizio di pronunciarsi in merito alla nuova disciplina - introdotta, nella pendenza del giudizio, con il citato d.l. n. 36 del 2025, convertito in l. n. 74 del 2025 - che ha posto limiti all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. La Corte, infatti, ha chiarito che tale disciplina non trova applicazione ai giudizi dai quali si sono originate le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo esame.
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