Provvedimenti di rigetto per manifesta infondatezza ex art. 28-ter del d.l.gs n. 25 del 2008 - Procedure accelerate - Differenze sulla disciplina dell’effetto sospensivo automatico conseguente alla proposizione del ricorso - Modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018 - Questione pregiudiziale - Difetto del requisito di novità ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c.
La Prima Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Napoli, in ordine alla questione: «se i provvedimenti di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 28-ter del d.lgs. n. 25 del 2008, con esclusione del caso di cui alla lettera b) di tale articolo, adottati dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale senza disporre ed applicare la procedura accelerata di cui all’art. 28-bis del d.lgs. n. 25/2008, ricadano o meno nell’ipotesi di deroga al principio di sospensione automatica, di cui all’art. 35-bis, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 25 del 2008».
Dopo aver premesso che il rinvio pregiudiziale è «relativo alla corretta interpretazione delle modifiche introdotte, dal decreto-legge n. 113 del 2018 (convertito in legge n. 132 del 2018), al testo del d.lgs. n. 25 del 2008, là dove è stata introdotta una distinzione tra la disciplina normativa della procedura accelerata, di cui all’art. 28-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, e quella riguardante la decisione di manifesta infondatezza, di cui all’art. 28-ter del medesimo decreto legislativo», ha precisato che il dubbio interpretativo «concerne la possibilità di ritenere sussistente una deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato allorché il ricorso giurisdizionale abbia ad oggetto un provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nella specifica ipotesi in cui la Commissione abbia determinato sin dall’inizio di procedere in via ordinaria, senza applicare la procedura accelerata, mancandone i presupposti, al momento dell’avvio dell’esame della domanda di protezione internazionale».
Tanto premesso, con riferimento ai presupposti di ammissibilità del rinvio ex art. 363-bis c.p.c., è stato ritenuto che “la questione oggetto del rinvio pregiudiziale non presenta profili di novità, alla luce dei temi esaminati dalle Sezioni Unite nella sentenza 29 aprile 2024, n. 11399”, considerato che “la pronuncia delle Sezioni Unite n. 11399 del 2024 ha affrontato, in motivazione, anche il tema del rapporto tra procedure accelerate, provvedimento di manifesta infondatezza ed effetto sospensivo automatico” e che, in seguito alla decisione delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di merito ha applicato i principi affermati nella citata pronuncia come riferiti a tutte le ipotesi di manifesta infondatezza, non solo ai casi di manifesta infondatezza in esito a procedure accelerate adottate nei confronti di ricorrenti provenienti da Paesi di origine sicura.
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