Reclamabilità dei provvedimenti di rigetto dell’istanza di concessione della provvisoria esecutività, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto oppure dell’istanza di sospensione dell’esecutorietà già concessa, ex art. 642 c.p.c., al decreto ingiuntivo opposto - Difetto delle condizioni ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c.
La Prima Presidente,
rilevata la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall’art. 363-bis c.p.c. e, in particolare, difettando
la grave difficoltà interpretativa, dato che il giudice di merito «ha argomentato ampiamente sulle due contrapposte tesi che si contendono la soluzione in ordine alla reclamabilità, o meno, dei provvedimenti … evidenziando puntualmente gli aspetti che ne caratterizzano la rispettiva portata. In questo quadro, che lo stesso rimettente rappresenta come dai contorni ben definiti, non trova effettiva evidenza un complesso contrasto interpretativo in ordine al quale il giudice di merito è tenuto a prendere posizione. Né, del resto, l’ordinanza di rimessione dà contezza della diffusione di un tale contrasto tra i giudici di merito, contrapponendo, invero, ad una coesa giurisprudenza presente sull’intero territorio nazionale (incline per la tesi della “non reclamabilità”) due sole e recenti pronunce emesse unicamente dallo stesso Tribunale di Roma.»;
ha dichiarato l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale, con cui il Tribunale di Roma aveva chiesto alla S.C. la risoluzione della questione di diritto «inerente all’ammissibilità del reclamo avverso l’ordinanza con cui il Giudice rigetta l’istanza di concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, che ne è privo ab origine (ma, in parallelo, ponendo analoga questione sulla reclamabilità dell’ordinanza che rigetta l’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto già concessa ex art. 642 c.p.c., confermandola quindi)».
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