Data inserimento: 14 November 2025
Rinvii pregiudiziali | Materia: Banche
Ufficio di Merito: Tribunale di Siracusa, RG. 3983/2023 e RG. 3984/2023
Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 01/08/2025
Registro Generale Cassazione n. 15611/2025
Provvedimento Primo Presidente: (Assegnazione alle Sezioni Unite civile)
Raccolta Generale Cassazione del 12/11/2025
Contratti bancari.
Fideiussione.
Fideiussioni bancarie - Schema predisposto dall’A.B.I. - Clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. - Intesa restrittiva sanzionata con provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 - Nullità ex art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990 - Fideiussioni stipulate al di fuori del periodo 2002-2005 o attinenti a specifiche operazioni e non riconducibili alle fideiussioni omnibus - Riferibilità - Onere probatorio - Contenuto - Conseguenze della nullità - Applicabilità della disciplina suppletiva codicistica - Clausola di pagamento a semplice richiesta scritta - Decadenza ex art. 1957 c.c. - Effetti - Neutralizzazione della decadenza ex art. 1957 c.c. - Istanza stragiudiziale - Sufficienza - Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Ammissibilità.
Il Primo Presidente ha assegnato alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione le seguenti questioni, sollevate dal Tribunale di Siracusa con ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. del 1° agosto 2025:
«1. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l'accertamento della predetta Banca d'Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all'art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall'A.B.I. e censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall'autorità di vigilanza;
2. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall'A.B.I. e censurato da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall'autorità di vigilanza;
3. Se, nell'ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c. censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta - del pari contenuta nel testo fideiussorio - valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale».Il Primo Presidente ha ravvisato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, come delineati dall’art. 363-bis, comma 1, c.p.c., osservando che:
- i quesiti posti dall’ordinanza del Tribunale di Siracusa risultano «di mero diritto» e «rilevanti ai fini della definizione del giudizio a quo», in quanto, nell’ambito di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da fideiussori (non consumatori) chiamati a garantire la medesima posizione debitoria, la questione dell’invalidità della fideiussione conseguente alla mera riproduzione dello schema dell’A.B.I. censurato dal provvedimento n. 55 del 2005 di Banca d'Italia, anche ove prestata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005 ed avente natura specifica, nonché l’ulteriore conseguente questione della necessità o meno, per il creditore, benché assistito da pattuizione con clausola di pagamento a semplice richiesta, di proporre entro il termine semestrale iniziative di carattere giurisdizionale (e non mere istanze stragiudiziali) per scongiurare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., rivestono carattere decisivo per accogliere o respingere l’opposizione;
- le questioni non possono reputarsi già “risolte” dalla Corte di cassazione, in quanto la portata applicativa della sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021 ha già formato oggetto di diverse pronunce da parte delle sezioni semplici, con affermazioni non del tutto omogenee su ciascuno dei quesiti in esame, con conseguenti riflessi anche nella giurisprudenza di merito, ove pure si registrano interpretazioni divergenti;
- in particolare, tali pronunce delle sezioni semplici della S.C. hanno riguardato: a) la rilevanza dell’epoca della fideiussione rispetto al periodo ricompreso nell’accertamento dell’autorità di vigilanza; b) l’ambito applicativo del principio, con riguardo alla natura specifica della fideiussione; c) la necessità, nella clausola di pagamento a semplice richiesta ed al fine di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., dell’iniziativa di carattere giurisdizionale, anziché la sufficienza di una mera richiesta stragiudiziale;
- la ratio del rinvio pregiudiziale consiste, infatti, nella creazione di «un efficace strumento di prevedibilità dell'interpretazione delle norme e di prevenibilità dei conflitti», così da invocare l'intervento nomofilattico in funzione dell’uniforme interpretazione delle norme, anche ove non possa affermarsi che la giurisprudenza non abbia già intercettato la questione;
- le questioni sollevate dal Tribunale di Siracusa sono suscettibili di porsi «in un vasto contenzioso», quale «quello relativo alle fideiussioni bancarie non coinvolgenti consumatori, di rilevante impatto numerico e sociale, come emerge chiaramente dalle decisioni già intervenute»;
- le diverse opzioni ermeneutiche, concretamente emerse nell’ambito della giurisprudenza di legittimità e di merito, sulle menzionate questioni, «rendono apprezzabile anche il requisito della grave difficoltà interpretativa, sul rilievo che le richiamate decisioni, con varietà di argomentazioni, pure sviluppate dallo stesso giudice remittente, si pongono dichiaratamente sulla scia esegetica aperta dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia».