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Se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, sia consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d'ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell'art. 624, terzo comma, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
(1) Se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità;
(2) Se, nel caso in cui la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determini una nullità, questa, nell'ambito di processi oggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto sia reati che rientrano nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen., sia reati che non rientrano in tale previsione, riguardi l'intero procedimento oppure solo la parte di esso concernente la seconda categoria di reati.
Se, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca sia inoppugnabile oppure possa essere contestato mediante incidente di esecuzione ovvero attraverso ricorso alla corte d'appello o in cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011.
(1) Se, nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;
(2) Se, nell'ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente ai sensi degli artt. 640 e 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero in forma tentata.
(1) Se, nella materia dei cc.del. Superbonus 110%, di cui al d.I. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;
(2) Se, nell'ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente ai sensi degli artt. 640 e 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero in forma tentata.
Se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene.
Reato: Cautelari – Reali – Richiesta di riesame avverso decreto di sequestro preventivo – Proponibilità da parte della persona sottoposta alle indagini – Condizioni.
Se, nel sistema disciplinato dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l'atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione.
Impugnazioni: Trasmissione dell’impugnazione in via telematica ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quelli individuati dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 09/11/2020 – Inammissibilità – Sussistenza – Limiti.
Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Se sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa e, nell'ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi.
Impugnazioni: Provvedimento di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa – Appellabilità – Ricorribilità per cassazione – Sussistenza – Condizioni – Regime di procedibilità del reato – Rilevanza – Esclusione.
Se la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 possa essere disposta anche sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti.
Se il provvedimento con il quale la Corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio sia suscettibile di ricorso per cassazione.
Misure di prevenzione e antimafia: Confisca di prevenzione – Procedimenti disciplinati dalla legge n. 1423 del 1956 – Revoca – Prova nuova – Nozione.