Ordinanza interlocutoria Numero: 5690, del 04/03/2024
Ordinanza interlocutoria | Materia: Lavoro
Oggetto
Sanitari - Attività di formazione - Corsi di specializzazione non elencati negli artt. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE e riconosciuti dalla normativa interna in attuazione della direttiva 82/76/CEE - Collocazione nel periodo tra il 1/1/1983 e l’inizio anno accademico 1991/1992 - Diritto alla remunerazione e al danno da ritardo.
Presidente: G. Bisogni
Relatore: G. Bisogni
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici:
se l’art. 288, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, gli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76/CEE, l’art. 8 della direttiva 75/362/CEE e l’art. 2 della direttiva 75/363/CEE, come modificato dalla direttiva 82/76/CEE, ostino ad una interpretazione secondo cui, sebbene il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 della direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e il diritto al riconoscimento del titolo di specializzazione, sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che abbiano frequentato corsi di specializzazione di tipologia e durata conformi alla normativa europea e comuni a due o più Stati membri, che, sebbene non elencati agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, sono stati espressamente riconosciuti come tali dalla normativa interna attuativa della direttiva n. 82/76/CEE, possa invece non essere riconosciuto laddove la frequenza dei corsi di specializzazione si collochi cronologicamente tra il 1° gennaio 1983 (momento dal quale si concretizzò l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di attuare la direttiva) e l’inizio dell’anno accademico 1991/92 ( e cioè il primo anno assoggettato all’efficacia ratione temporis della fonte di attuazione). E conseguentemente se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva n. 82/76, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, da parte dello Stato italiano competa, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di frequenza dei corsi di specializzazione compresa nel periodo in cui si è concretizzato l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di attuare la direttiva n. 82/76/CEE.
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