Ordinanza interlocutoria Numero: 12563, del 08/05/2024
Ordinanza interlocutoria | Materia: Comunità Europea
Oggetto
Registrazione europea di denominazione di origine protetta “Salaparuta” - Precedente marchio contenente la medesima menzione geografica - Disciplina regolamentare applicabile - Principio di certezza - Principio generale di non decettività dei segni distintivi - Questione pregiudiziale interpretativa - Rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Presidente: U.C.L.G. Scotti
Relatore: G. Iofrida
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile, con riferimento ad un procedimento di accertamento della nullità della registrazione europea della DOP «Salaparuta PDO-IT-A0795», nonché di accertamento di atti di concorrenza sleale e risarcimento dei danni conseguenti, ha sollevato, ai sensi dell’art. 267 TFUE, questione pregiudiziale interpretativa, chiedendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi sui seguenti quesiti:
1) se le registrazioni DOP-IGP, nel settore vitivinicolo, di denominazioni preesistenti al Reg. CE n. 1234 del 2007, poi sostituito dal Reg. CE n. 1308 del 2013, quali, in particolare, la DOP “Salaparuta” PDO-IT-A0795 dell’8 agosto 2009, siano soggette - quanto all’impedimento determinato da anteriore marchio che, per notorietà e reputazione, sia tale da poter rendere decettiva la DOP-IGP in questione - all’art. 43, comma 2, del Reg. CE n. 479 del 2008, recte 118 duodecies del Reg. CE n. 1234 del 2007 (poi art. 101, comma 2, del Reg. CE n. 1318 del 2013), che esclude la protezione della DOP o IGP, quando la denominazione considerata possa indurre in errore il consumatore, “a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale”, oppure se la predetta norma sia inapplicabile alle denominazioni già beneficiarie di protezione nazionale prima della registrazione euro-unitaria, in applicazione del principio di certezza del diritto (Corte di Giustizia, sentenza del 22/12/2010 n. 120, Causa C-120/2008, Bavaria), secondo cui una situazione di fatto va di regola valutata, purché non sia espressamente disposto il contrario, alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta, con conseguente applicazione della normativa regolamentare anteriore, di cui al Reg. CE n. 1493 del 1999 e soluzione del conflitto tra la denominazione di origine e il marchio anteriore in base a quanto previsto da tale normativa, alla lettera b) del paragrafo 2 della sezione “F” dell’allegato VII di detto Regolamento;
2) nel caso in cui si affermi l’applicazione alla fattispecie oggetto di giudizio del Reg. CE n. 1493 del 1999, dica la Corte di Giustizia se la disciplina di cui all’Allegato “F” di quest’ultimo, dettata per regolare il conflitto tra un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico a denominazioni d’origine o indicazioni geografiche protette di carattere vinicolo, esaurisca tutte le ipotesi di coesistenza tra i diversi segni e di proteggibilità delle denominazioni per vini ovvero residui comunque un’ipotesi di invalidità o non proteggibilità delle DOP o IGP posteriori, nel caso in cui l’indicazione geografica possa ingannare il pubblico circa la vera identità del vino a causa della reputazione di un marchio anteriore, in forza del principio generale di non decettività dei segni distintivi.
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