Ordinanze interlocutorie nn. 15025 - 15030, del 29/05/2024
Ordinanza interlocutoria | Materia: Lavoro subordinato
Oggetto
Licenziamenti - Divieto temporaneo di licenziamento individuale “per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604” ex art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 e di licenziamento collettivo con “avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223” ex art. 14, comma 1, d.l. n. 104 del 2020, conv. dalla l. n. 126 del 2020 - Ambito applicativo - Licenziamento del dirigente - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.
Presidente: A. Manna
Relatore: F. Panariello per la 15025 - E. Boghetich per la 15030
L’esito in sintesi
La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione all’art. 3 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, e dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 104 del 2020, conv. dalla l. n. 126 del 2020, nella parte in cui dispongono, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il “blocco” dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, senza includere nel divieto di recesso il licenziamento individuale del singolo dirigente intimato per ragioni oggettive («… La conseguenza di ciò è immediatamente apprezzabile rispetto al c.d. blocco dei licenziamenti collettivi disposto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 104 cit. (e già prima dall’art. 46 d.l. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020): esso riguarda certamente anche i dirigenti, perché ormai pure a costoro si applica la legge n. 223/1991, le cui procedure, da parte del legislatore dell’emergenza pandemica, sono state temporaneamente vietate (o sospese se già iniziate ad una certa data). Ne consegue che sul piano della disciplina legale dei licenziamenti individuali e di quelli collettivi, il difetto di simmetria che sussiste per i dirigenti (ai quali non si applica la prima, mentre si applica in parte la seconda) si riflette puntualmente sul regime del c.d. blocco dei licenziamenti: tale blocco è applicabile solo se si tratta di licenziamento collettivo, mentre resta escluso se si tratta di licenziamento individuale per ragioni oggettive. …»).
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