Comunità Europea - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Medici specializzandi – Corsi di specializzazione previsti dal d.m. 31 ottobre 1991, non espressamente contemplati dalle Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE - Avvenuta frequenza tra il 1° gennaio 1983 e l’a.a. 1991/1992 - Diritto al risarcimento del danno - Esclusione.
Presidente: M. Cassano
Relatore: M. Rossetti
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 5690 del 4 marzo 2024) – hanno affermato il seguente principio di diritto:
«Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l’equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991».
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