Patrocinio a spese dello Stato - Rigetto o revoca dell’istanza di ammissione da parte della Commissione ex art. 138 T.U. spese - Opposizione - Modalità - Art. 170 T.U. spese di giustizia - Applicabilità.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: M. Bertuzzi
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Seconda sezione con ordinanza n. 9344 del 2024, hanno affermato che i provvedimenti che dispongono il rigetto o la revoca dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottati dalla Commissione di cui all’art. 138 T.U. spese di giustizia, sono impugnabili, dinanzi al giudice civile, attraverso lo strumento dell’opposizione prevista dall’art. 170 del medesimo T.U, non essendo estensibile al processo tributario il diverso rimedio contemplato dall’art. 99 T.U. per quello penale.
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