Accertamenti “a tavolino” - Disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6-bis, l. n. 212 del 2000 - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi cd. armonizzati - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità dell’atto - Presupposti - Tributi non armonizzati - Applicabilità - Condizioni.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: G. M. Stalla
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 7829 del 2024, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
«con riguardo alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della legge n. 212 del 2000, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 219 del 2023, come richiamato ed interpretato ex artt. 7 e 7-bis d.l. n. 39 del 2024, conv. con modif. nella legge n. 67 del 2024, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali cc.dd. ΄a tavolino΄, l’Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi “armonizzati” mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito»;
«con riguardo alla disciplina previgente ed alle verifiche ΄a tavolino΄ su tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo».
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