Art. 6 d.lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 - Sostituzione in mitius ex art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017 - Retroattività - Questione di legittimità costituzionale.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: I. Tricomi
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 49, par. 1, CDFUE), dell’art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017, nella parte in cui, nel sostituire in mitius l’art. 6 d.lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 (ratificato, con modificazioni, dalla l. n. 2388 del 1952) - escludendo l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità ai lavoratori dello spettacolo (art. 3, nn.1-14) impiegati con rapporti di lavoro subordinato per le imprese o gli altri soggetti indicati che li utilizzino nei locali di loro proprietà o sui quali vantino un diritto personale di godimento e per i quali effettuino regolari versamenti contributivi presso l’INPS -, non ha previsto l’applicazione retroattiva della novella.
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