Iscrizione a ruolo - Copie conformi - Deposito nel termine perentorio ex artt. 543 e 557 c.p.c. - Necessità - Deposito tardivo - Conseguenze - Estinzione della procedura - Sanatoria - Inammissibilità.
Presidente: F. De Stefano
Relatore: A. Tatangelo
L’esito in sintesi
La Sezione Terza civile, pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Milano con ordinanza del 26 novembre 2024 n. 3171, ha affermato il seguente principio di diritto:
«l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti».
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