Assegno divorzile accordato in funzione assistenziale - Diritto a una quota del t.f.r. del coniuge divorziato ex art. 12-bis della l. n. 898 del 1970 - Insussistenza - Esclusione - Ragioni.
Presidente: A. Giusti
Relatore: A. Giusti
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile ha affermato che il diritto del coniuge divorziato a una quota del t.f.r. dell’altro, di cui all’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, non può essere escluso laddove l’assegno divorzile sia stato accordato in funzione eminentemente assistenziale (e non compensativo-perequativa), dal momento che, a fronte della lettera della disposizione - che fa dipendere la spettanza dell’emolumento dalla mera titolarità dell’assegno suddetto -, non può introdursi, in via interpretativa, una distinzione parametrata sulla funzione concretamente rivestita dall’assegno, la quale, peraltro, si porrebbe in distonia con la ratio della richiamata disposizione, improntata alla generale finalità di garantire la (sia pur posticipata) partecipazione ad un’entità economica maturata anche nel corso del matrimonio, in funzione di solidarietà in favore del coniuge debole.
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