Credito garantito da privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. - Concorso con credito garantito da ipoteca - Anteriorità degli adempimenti pubblicitari - Rilevanza - Conseguenze - Prevalenza dell’ipoteca anteriormente iscritta.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: G. Fortunato
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Terza sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 19314 del 2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
«Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell’imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell’art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all’anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva.
Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all’art. 316, comma 2, c.p.p. se l’ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro».
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