Definizione agevolata ex art. 1, comma 231, l. n. 197 del 2022 (cd. Rottamazione-quater) - Art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 - Estinzione del giudizio - Presupposti - Versamento della prima o unica rata - Sufficienza - Debiti di natura non tributaria - Applicabilità - Condizioni - Estensione dell’efficacia al coobbligato non aderente.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: G.M. Stalla
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Terza sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 8383 del 2025, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
«in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis d. legge n. 84 del 17 giugno 2025 come convertito in legge n. 108 del 30 luglio 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata»;
«la procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. l. 197/22 (c.d. ‘rottamazione quater’) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022»;
«nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. l. 197/22 produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente».
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