Domanda di risoluzione per inadempimento anteriore al fallimento del convenuto - Domande restitutorie e risarcitorie - Rito applicabile - Decisione resa in sede fallimentare - Natura - Onere di riassunzione dell’originario giudizio divenuto improcedibile - Esclusione - Accoglimento della domanda in sede fallimentare - Annotazione ex art. 2655 c.c. - Necessità.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: M. Falabella
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto rimesse dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 1679 del 23 gennaio 2025, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
«La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato»;
«La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria»;
«Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio»;
«In caso di domanda di risoluzione trascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell’art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previsto dall’art. 2655, comma 3, c.c.».
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