Domanda di risoluzione per inadempimento anteriore al fallimento del convenuto - Domande restitutorie e risarcitorie - Rito applicabile - Decisione resa in sede fallimentare - Natura - Contrapposte domande di risoluzione - Prosecuzione dopo la dichiarazione di fallimento - Rispettive sedi processuali.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: M. Falabella
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
«La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato»;
«La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria»;
«Nel caso in cui, con riguardo allo stesso contratto, si configurino contrapposte domande di risoluzione proposte prima della dichiarazione di fallimento, quella coltivata dal contraente non fallito deve continuare ad avere il suo corso in sede fallimentare, mentre l’altra deve essere proseguita dal curatore in sede ordinaria».
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