Comune di Roma - Divieto di iniziare o proseguire azione esecutive ex art. 78, comma sesto, d.l. n. 112 del 2008 - Questione di legittimità costituzionale.
Presidente: F. De Stefano
Relatore: A. Crivelli
L’esito in sintesi
La Sezione Terza civile ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost. - quest’ultimo in relazione agli artt. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU e 6, § 1, della medesima Convenzione -, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 78, comma sesto, del d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008), nella parte in cui - prevedendo, per i creditori del Comune di Roma e con riguardo a fatti ed atti anteriori al 28 aprile 2008, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l’esclusione della maturazione di interessi per tutta la durata della procedura di risanamento e liquidazione dalla stessa legge instaurata, senza contemplare un termine finale - determina, in combinato disposto con la successiva disciplina, una limitazione all’esercizio dell’azione esecutiva suscettibile di conculcare il diritto nella sua stessa sostanza, senza rispettare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso.
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy