Sentenza | Materia: Fallimento e procedure concorsuali
Oggetto
Concordato preventivo - Omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII - Testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136 del 2024 - Espressione “in mancanza” di cui alla lett. d) del comma 2 citato - Interpretazione - Riferibilità all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti.
Presidente: M. Ferro
Relatore: G. Dongiacomo
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile, in relazione al ricorso avverso il provvedimento di omologazione di un concordato preventivo con continuità aziendale, proposto in epoca successiva all’entrata in vigore del CCII, ha stabilito che l’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII - anche nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136/2024 - postula l’adesione di una sola classe di creditori votanti, in quanto l’espressione “in mancanza”, di cui alla lett. d) del menzionato comma 2, va interpretata come riferibile all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell’ambito di una maggioranza comunque necessaria, trattandosi di norma di adeguamento dell’ordinamento nazionale a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b), della Direttiva UE n. 1023 del 2019.
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