Locazione o concessione a diverso titolo di immobili destinati all’esercizio di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico - Art. 51, comma 4, del d.lgs. 239 del 2003 - Diritto di prelazione e riscatto ex artt. 38 e 39 della l. 392 del 1978 - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale.
Presidente: G.A. Frasca
Relatore: S.G. Guizzi
L’esito in sintesi
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede – in caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione e all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1 - che il diritto di prelazione e retratto, di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possa essere esercitato pur quando l’atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione, in favore di terzi, di un diritto reale “minore”, e segnatamente l’usufrutto o la superficie.
Con riferimento all’art. 3 Cost., la S.C. ha osservato come la scelta del legislatore appaia, innanzitutto, «di dubbia ragionevolezza», atteso che «se, per un verso, la norma suddetta ha inteso “riconfermare” per il locatario il diritto di prelazione e recesso, nonché estenderlo a chi abbia a diverso titolo - rispetto alla locazione - la titolarità di un diritto personale o reale sulle “res” destinate alla installazione ed all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, essa, per altro verso, non ha previsto, con scelta contraddittoria, la possibilità di far valere tale diritto nel caso in cui l’atto dispositivo, in favore del terzo abbia natura diversa dal trasferimento della proprietà».
In merito alla dedotta violazione dell’art. 41 Cost., la Corte ha precisato che «la mancata previsione anche degli atti costitutivi di diritti reali minori, segnatamente l’usufrutto e la superficie (i soli che appaiono compatibili con la presenza delle suddette installazioni sulle aree “de quibus”), tra quelli in relazione ai quali il diritto di prelazione e recesso potrà essere esercitato, rischia di trasformarsi in un facile escamotage per quegli operatori che, senza operare alcun investimento nel settore, hanno la possibilità, così, di acquisire la disponibilità degli impianti di reti di comunicazione elettronica attraverso atti diversi dalla compravendita», tale da determinare un effetto distorsivo della concorrenza, «per giunta in un settore, qual è quello dello “sviluppo dei sistemi di telecomunicazione”, nel quale vengono in rilievo - secondo la giurisprudenza costituzionale - “rilevanti interessi nazionali”, essendo i relativi impianti “necessari al paese” (così C. cost., sent. 307 del 2003, in particolare il § 7. del Considerato in diritto)».
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