Data inserimento: 09 aprile 2026
Sentenza | Materia: Esecuzione forzata
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
- Risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità - Procedure esecutive basate su titoli esteri, in favore di cittadini stranieri, di condanna risarcitoria per crimini di guerra, commessi all’estero - Estinzione ex art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) - Interpretazione costituzionalmente orientata - Contenuto.
Presidente: F. De Stefano
Relatore: P. Gianniti
La Sezione Terza civile - pronunciandosi sul ricorso proposto da Deutsche Bahn AG e dalle Amministrazioni statali avverso una sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione promossa, con pignoramento presso terzi, da cittadini greci in forza di sentenza di condanna del Tribunale greco di Livadia e successivo exequatur della Corte d’appello di Firenze - ha, in primo luogo, affrontato la questione preliminare della ammissibilità dell’intervento, solo in grado d’appello, dello Stato italiano volto a tutelare l’interesse all’adempimento di obblighi internazionali dell'Italia ed ha pronunciato il seguente principio di diritto:
«In forza del rapporto di specialità che intercorre tra l’art. 344 c.p.c. e la regola generale dell’art. 105 c.p.c., la facoltà di intervento volontario in appello è soggetta a un’esegesi rigorosa e restrittiva che ne preclude l’estensione oltre i casi tassativamente individuati dal rinvio all’art. 404 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di ogni altro pubblico soggetto dispiegato soltanto in appello, qualora o quand’anche vòlto a far valere un interesse adesivo dipendente correlato all’adempimento di obblighi internazionali o alla prevenzione di responsabilità dello Stato. Tali finalità, pur costituendo interessi pubblicistici di rilievo, non integrano la titolarità di un diritto autonomo e incompatibile, né autorizzano l’interprete a derogare, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali che il legislatore, nel bilanciare i princìpi contrapposti, ha chiaramente strutturato come tendenzialmente chiuso nel giudizio di gravame»;
In secondo, luogo, in merito alla questione se debbano essere dichiarate estinte, ai sensi dell’art. 43 del d.l. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) non solo le procedure esecutive avviate da coloro che hanno diritto di accesso al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito dal medesimo decreto legge, ma anche quelle promosse per la soddisfazione degli stessi crediti risarcitori in virtù di iniziativa processuale assunta da cittadini stranieri, vittime di crimini di guerra commessi all’estero e in forza di sentenza straniera (resa esecutiva in Italia), che non hanno accesso al Fondo - adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma indicata (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2023), ha affermato i seguenti principi: