Ordinanza interlocutoria Numero: 10340, del 20/04/2026
Ordinanza interlocutoria | Materia: Tributi
Oggetto
ICI - Presupposto impositivo - Occupazione delle aree nell’ambito di una procedura di pubblica utilità - Dichiarazione di illegittimità - Assenza del decreto di esproprio - Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Questione di costituzionalità.
Presidente: G. M. Stalla
Relatore: S. Billi
L’esito in sintesi
La Sezione Tributaria - nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per il pagamento dell’ICI su immobili occupati da società partecipata da un Comune, in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamente dichiarata illegittima in assenza di decreto di esproprio - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ratione temporis applicabile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito l’occupazione di terreni non seguita da decreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione degli stessi, nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, nonché per l’annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione.
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