Termine decadenziale ex art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Indennità del custode giudiziario - Applicabilità - Esclusione.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: G. Iofrida
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto tra Sezioni penali e Sezioni civili rimessa dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 15046 del 4 giugno 2025, hanno affermato il seguente principio di diritto:
«Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.».
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