Azione di indebito arricchimento - Nullità del contratto concluso dalla P.A. per inosservanza della forma scritta ad substantiam - Carattere ostativo - Esclusione - Fondamento - Esercizio dell’azione da parte della P.A. - Ammissibilità - Ripetizione di indebito - Sussidiarietà ex art. 2042 c.c. - Condizioni.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: G. Fortunato
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Terza civile con ordinanza interlocutoria n. 1284/2025, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
«La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata - alle medesime condizioni - anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo».
«In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda».
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