Omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla debenza della contribuzione - Accesso al regime sanzionatorio agevolato ex art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 - Presupposto - Pagamento entro il termine fissato dall’Ente impositore - Interpretazione - Imposizione del termine - Definitivo superamento dell’incertezza interpretativa - Necessità - Esclusione.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: A. Di Paolantonio
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 7029/2025, hanno, in primo luogo, affermato che l’accesso al regime sanzionatorio agevolato, previsto dal comma 10 dell’art. 116 della l. n. 388 del 2000 richiede quale condizione imprescindibile il pagamento della contribuzione evasa, da effettuare nel termine fissato dall’istituto previdenziale, senza che sia necessario, ai fini della imposizione di detto termine, il previo venir meno della situazione di obiettiva incertezza sulla debenza del contributo o del premio, costituente l’ulteriore presupposto per la riduzione della sanzione, e, dunque, affermato il seguente principio di diritto:
«l’art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, si interpreta nel senso che, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, accertato in sede giudiziale o amministrativa, si applica, in ragione dell’anno, la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti, a condizione che il versamento dei contributi o dei premi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l’ente impositore, verificato l’inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi»
Le Sezioni Unite hanno, poi, chiarito che la condizione posta dal legislatore per accedere alla suddetta riduzione della sanzione, ossia il previo versamento della sorte contributiva, è da ritenere realizzata ogniqualvolta, in presenza di un’obiettiva incertezza sulla sussistenza della obbligazione, il contribuente abbia provveduto al pagamento, nel termine fissato dall’ente impositore, di una somma almeno pari al debito contributivo poi accertato, sicché l’accesso al regime agevolato sarà in tal caso consentito anche se quell’importo dovesse essere inferiore rispetto a quello preteso dall’istituto. Al fine di accedere al regime sanzionatorio agevolato, tuttavia, non può prescindersi dal previo versamento della contribuzione dovuta, nemmeno nell’ipotesi in cui l’istituto non abbia espressamente fissato un termine per l’adempimento.
Quanto alla misura della riduzione delle sanzioni civili, la Sezioni Unite hanno precisato che - in base al disposto del comma 15 dello stesso art. 116 e delle direttive emanate, ai sensi della predetta norma, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con atto di indirizzo del 19 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001 - la riduzione delle sanzioni di cui al comma 8, non stabilita in misura fissa, in quanto la pretesa dei soli interessi legali rappresenta la soglia massima della diminuzione, va graduata in relazione ad una pluralità di fattori che devono essere apprezzati dall’ente, nell’esercizio del suo potere discrezionale, e che comprendono: il comportamento pregresso dell'azienda in relazione al rispetto degli obblighi contributivi; la correttezza dei versamenti contributivi; la situazione patrimoniale complessiva; le cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi; i riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell'attività produttiva; l'importo delle somme da recuperare; l'incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy