Protezione internazionale - Domanda di asilo - Contenuto - Idoneità funzionale ad attivare il procedimento - Disciplina applicabile - Individuazione - Momento di presentazione della domanda - Disciplina più favorevole per il richiedente.
Presidente: A. Giusti
Relatore: L. Scalia
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile, nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
in materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti;
il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti;
sussiste l’interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l’applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all’individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente.
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