Irregolarità nella procedura di smaltimento dei rifiuti ex artt. 101 e 190 d.lgs. n. 152 del 2006 - Violazione commessa da dipendente diverso da quello inizialmente indicato come responsabile - Differente posizione rivestita nell’organigramma dell'Ente - Incidenza sul contenuto della contestazione - Questioni di massima di particolare importanza.
Presidente: M. Falaschi
Relatore: G. Fortunato
L’esito in sintesi
In tema di sanzioni amministrative comminate per irregolarità nella procedura di smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 101 e 190 del d.lgs. n. 152 del 2006, la Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni:
“a) se, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove sia esclusa la responsabilità (per carenza dell’elemento soggettivo) della persona fisica inizialmente individuata come autore della violazione e alla quale sia stata contestato l’illecito, sia possibile confermare la medesima sanzione a carico dell’obbligato solidale ai sensi dell’art. 6, comma terzo, della legge n. 689/1981 ove il giudice accerti la responsabilità di una diversa persona fisica del cui operato debba ugualmente rispondere l’ente;
b) se, ove il soggetto ritenuto responsabile sia investito di compiti e funzioni diverse da quelle dell’originario incolpato, permanga l’identità del fatto contestato e di quello accertato o sia violato il principio di immutabilità della contestazione;
c) se l’ipotesi in esame sia assimilabile alla responsabilità dell’ente per la condotta dell’autore non identificato o non identificabile.”.
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