Ordinanza interlocutoria Numero: 15593, del 21/05/2026
Ordinanza interlocutoria | Materia: Fallimento e procedure concorsuali
Oggetto
Compatibilità dell’interpretazione della norma nazionale (art. 112, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 14 del 2019, nel testo antecedente al d.lgs. n. 136 del 2024), rispetto all’art. 11, par. 1, lett. b), della Direttiva UE 2019/1023 - Classe interessata all’approvazione del concordato preventivo - Qualità e condizioni dei creditori idonei a comporre la classe minoritaria ai fini dell’approvazione del piano di ristrutturazione di cui all’art. 11 della Direttiva 2019/1023.
Presidente: M. Ferro
Relatore: C. Crolla
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, formulando quesito in punto di esatta individuazione della qualità e condizione dei creditori idonei a comporre la classe minoritaria decidente abilitata, eventualmente anche da sola, all’approvazione del piano di ristrutturazione di cui all’art.11 Direttiva n. 1023 del 2019 ed in particolare: «se gli artt. 2, paragrafo 1, n. 2, della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, dove si afferma che la parte, interessata a sostenere la proposta concordataria, debba essere incisa dal piano di ristrutturazione e 11, nella parte in cui stabilisce che il voto favorevole alla proposta debba provenire “da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio”, ostino all’applicazione della norma di diritto interno costituita dall'art. 112, comma 2 lett. d) d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nella versione anteriore al d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, interpretata nel senso che la classe privilegiata cui viene offerto l’integrale pagamento dalla proposta di concordato, anche se oltre il termine di giorni 180 dall’omologa del concordato, non assume la qualità di “classe di parti interessate” o “classe di parti che subiscono un pregiudizio”, ai fini dell’approvazione del concordato preventivo con le modalità di cui all’art. 112, comma 2 lett. d), secondo periodo (approvazione del concordato preventivo di minoranza o anche con una sola classe) in quanto non incisa».
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