Ricorso per cassazione dell'avvocato contro la decisione del CNF - Disciplina ex artt. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012 e 6, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, come modif. dalla l. n. 70 del 2020 - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica eseguita all’indirizzo PEC dell’incolpato.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: E. Vincenti
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di un giudizio di impugnazione della decisione del CNF in tema di sanzioni disciplinari a carico dell’avvocato, hanno affermato il seguente principio di diritto:
« Nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, della legge n. 247 del 2012 e 16, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla legge n. 70 del 2020, all’indirizzo PEC dell’incolpato, essendo quest’ultimo il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c.».
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy