Trattamento dei dati personali - Termine di un anno per la decisione del reclamo ex art. 143, comma 3, del Codice della privacy - Finalità - Scadenza del potere sanzionatorio dell’Autorità - Esclusione - Fondamento - Prescrizione quinquennale - Applicabilità.
Presidente: A. Giusti
Relatore: A. Giusti
L’esito in sintesi
In tema di trattamento dei dati personali, a seguito del ricorso avverso la decisione di rigetto dell’opposizione alla sanzione pecuniaria irrogata dall’Autorità garante della privacy nei confronti di una casa editrice, la Prima Sezione civile ha stabilito che il termine di un anno, previsto dall’art. 143, comma 3, del Codice della privacy, ha l’esclusiva funzione di garantire al reclamante una sollecita conclusione del procedimento da lui promosso, ma il suo decorso non vale, invece, a segnare una scadenza finale per l’esercizio del potere sanzionatorio autonomamente avviato dall’Autorità, in quanto il relativo procedimento è disciplinato da una normativa autonoma e distinta, alla quale non è applicabile, a pena di decadenza, il citato termine annuale; ne consegue che quest’ultimo termine annuale non entra a far parte della fattispecie costitutiva del potere sanzionatorio dell’Autorità garante, il quale è invece soggetto - ferma l’esigenza che la contestazione della o delle eventuali violazioni sia stata comunicata tempestivamente, nel rispetto delle garanzie assicurate dalle previsioni normative, così come interpretate dalla giurisprudenza della S.C. – al termine di prescrizione quinquennale di cui alla l. n. 689 del 1981.
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