Sentenza | Materia: Fallimento e procedure concorsuali
Oggetto
Proposta di concordato preventivo in continuità - Giudizio di ammissibilità - Valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione - Esclusione - Scrutinio di legalità sostanziale - Necessità - Continuità aziendale indiretta - Conseguenze.
Presidente: M. Ferro
Relatore: A. Farolfi
L’esito in sintesi
In tema di concordato preventivo, la Prima Sezione civile, in una fattispecie in cui veniva in rilievo un concordato in continuità indiretta, fondato sull’offerta di acquisto dell’azienda ad un prezzo superiore a quello di stima dello stesso compendio produttivo in uno scenario di liquidazione atomistica delle sue componenti, nel ribadire la non assoggettabilità a ricorso straordinario per cassazione del provvedimento che confermi la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, senza pronunciare l’apertura della liquidazione giudiziale, anche nel quadro normativo modificato a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi, ha enunciato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c.:
“Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) del CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all'essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR). Ne consegue che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto”.
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