Riduzione dell'orario di frequenza scolastica - Alunno con handicap - Discriminazione - Sussistenza - Insufficiente monte ore di sostegno - Omessa impugnazione del piano educativo individuale - Irrilevanza.
Presidente: A. Giusti
Relatore: A. Giusti
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile - nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la domanda, proposta dai genitori di un alunno portatore di handicap grave, di risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta discriminatoria dell’istituto scolastico che aveva imposto, in ragione della sua disabilità, un orario di frequenza ridotto rispetto a quello ordinario e limitato alle sole ore rispetto alle quali era garantito all’alunno il sostegno – dopo aver rimarcato come, in favore del bambino con disabilità, vada riconosciuto “il diritto - pieno, incondizionato e anche finanziariamente incomprimibile - di frequentare la scuola al pari dei bambini normodotati, anche quando vi sia uno scarto tra le ore di sostegno assegnate e l’orario di frequenza, essendo precipuo compito dell’istituzione scolastica approntare gli strumenti e le strategie necessari per promuoverne l’inclusione, sostenuta dalla ricerca di un ragionevole accomodamento nell’interesse di chi, svantaggiato, attende la solidarietà dell’altro”, ha affermato il seguente principio di diritto:
“La riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta all’alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell’infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006. Non assume rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell’amministrazione sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell’alunno dinanzi al competente giudice amministrativo”.
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