Declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966 - Conseguenze - Comunicazione del licenziamento - Incapacità naturale del destinatario - Onere della previa impugnazione - Esclusione - Termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione - Sussistenza.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: A. Di Paolantonio
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato, proposto dalla lavoratrice tardivamente rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, sostenendo di essersi trovata in condizioni di incapacità naturale che avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell’atto, nel corso del quale era stata rimessa alla Corte costituzionale, dalle stesse Sezioni unite, con ordinanza interlocutoria n. 23874 del 2024, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966 - nella parte in cui, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, fa decorrere il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità -, ha dato atto che con sentenza n. 111 del 18 luglio 2025 “la Corte Costituzionale, da un lato, ha accertato il vulnus costituzionale nei termini prospettati; dall’altro, ha posto l’accento sulla necessità di non «stravolgere la funzione della norma censurata con pregiudizio delle esigenze di certezza ad essa sottese» e ha operato una reductio ad legitimitatem della disposizione censurata diversa da quella sollecitata nell’ordinanza, esonerando il lavoratore licenziato dall’onere della impugnazione, anche stragiudiziale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso, ma richiedendo che l’impugnazione giudiziale sia proposta nel rispetto del diverso termine di duecentoquaranta giorni dalla ricezione dell’atto”.
In conformità alla declaratoria di incostituzionalità del suddetto art. 6, comma 1, ad opera della citata sentenza Corte cost. n. 111 del 2025, le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato che, nel caso in cui al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, il licenziamento va impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.
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