Giudice onorario di tribunale (GOT) - Servizio prestato ante l. n. 247 del 2012 - Trattamento economico percepito - Assoggettamento a contribuzione per la Cassa nazionale di previdenza - Esclusione - Fondamento.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: R. Mancino
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale, emessa dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il recupero di contributi previdenziali dovuti da un avvocato in riferimento alla sua attività di giudice onorario di tribunale (GOT) svolta nel periodo dal 2007 al 2010, hanno rigettato il ricorso proposto dalla Cassa Forense avverso la sentenza d’appello che, confermando l’accoglimento dell’opposizione svolta dall’avvocato, aveva ritenuto inapplicabile, in via analogica, la l. n. 276 del 1997 (art.8) relativa ai giudici onorari aggregati (GOA).
In particolare, le Sezioni Unite, sottolineando i limiti del thema decidendum posto con il ricorso - recupero di contributi pretesi dalla Cassa categoriale in riferimento ad epoca antecedente alla riforma del 2012 - il quale impone di dirimere esclusivamente il profilo dell’an debendi della contribuzione alla Cassa categoriale sulla scorta dell’azione proposta, di accertamento negativo della pretesa contributiva veicolata dalla cartella esattoriale opposta, hanno, in primo luogo, rilevato che, in relazione al servizio prestato dai GOT in data antecedente all’entrata in vigore della l. n. 247 del 2012, «né la legge che regolava, in generale, l’iscrizione degli avvocati alla Cassa, né la legge che ha introdotto la figura del GOT disponevano l’obbligatorietà della contribuzione alla Cassa, la costituzione di un rapporto previdenziale con il presupposto, in prospettiva, di oneri finanziari per la Cassa e correlati vantaggi prestazionali per l’iscritto, e con obbligo di versare la contribuzione integrativa in linea con la vocazione solidaristica del regime previdenziale forense». In secondo luogo, hanno escluso la possibilità di una applicazione analogica della disposizione stabilita per i GOA, stante la sua specialità alla luce della «regolazione e peculiare conformazione dell’obbligazione contributiva in un rapporto trilaterale tra Cassa, professionista e Ministero». Le Sezioni Unite hanno, infine, richiamato i principi espressi dalla stessa S.C. a Sezioni Unite, con sentenza n.13721 del 2017, che aveva escluso la contribuzione alla Cassa forense da parte dell’avvocato esercente la funzione di giudice di pace.
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