Accettazione di eredità con beneficio di inventario - Termine assegnato ex art. 500 c.c. - Applicabilità alla liquidazione individuale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Presidente: M. Criscuolo
Relatore: F. Graziano
L’esito in sintesi
In tema di eredità accettata con il beneficio dell’inventario, a seguito di ricorso straordinario per cassazione proposto avverso ordinanza pronunciata ex art. 749 c.p.c. all’esito di reclamo, la Seconda Sezione civile ha stabilito che il termine di cui all’art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale, tenuto conto sia della collocazione della norma, sia della circostanza che solo nella liquidazione concorsuale l’erede ha preventiva contezza dei crediti e legati gravanti l’eredità, cosicché, ove emerga che l’erede abbia optato per la liquidazione individuale e avverso quest’ultima non siano state proposte opposizioni, l’assegnazione di un termine siffatto è da reputarsi, nei suoi confronti, tamquam non esset e l’inosservanza di esso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficio dell’inventario.
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